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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LEON’S PUG RESCUE SALVACARLINO”

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E’ costituita l’Associazione di utilità sociale “Leon’s Pug Rescue Salvacarlino” che è una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica ed aconfessionale e senza scopo di lucro, regolata a norma dell’art. 36 e ss. cod. civ., della normativa vigente applicabile in materia e del presente Statuto.

Art. 2 – Sede

l’Associazione ha sede in Italia, all’indirizzo indicato nell’atto costitutivo.

Su parere favorevole del Consiglio Direttivo, il Presidente può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni in altre città.

Ogni variazione di sede sarà allegata all’atto costitutivo, senza necessità di modifica dello stesso.

Art. 3 – Oggetto e scopo sociale

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà ed in particolare ai principi dell’animalismo, nonché di trasparenza e di democrazia, che consentono l’effettiva partecipazione della compagine sociale alla vita dell’Associazione stessa, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.

Gli ambiti delle attività proprie dell’Associazione sono i seguenti:

- operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti e sensibilizzare l’opinione pubblica a promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali ed in particolare i cani di razza Carlino, come soggetti di diritto, promuovendo il principio dell’adozione e combattendo l’abbandono ed il randagismo.

- particolare attenzione verrà rivolta ai cani di razza Carlino in stato o in fase di abbandono o in cerca di dimora.

- la divulgazione dei principi dell’Associazione e della conoscenza nel mondo dei cani di razza Carlino avverrà principalmente tramite internet, siti web e social networks al fine di fornire una corretta e tempestiva sensibilizzazione ed informazione verso le iniziative intraprese e da intraprendere.

L’Associazione, per meglio perseguire i propri scopi istituzionali potrà:

  1. promuovere incontri, convegni, corsi di formazione, interviste, monitoraggi, dibattiti, forum, distribuzione di depliant informativi e volantini divulgativi su tematiche relative ai cani ed in particolare ai cani di razza Carlino, compresi altresì i loro atteggiamenti comportamentali e le particolari esigenze legate alla loro costituzione fisica specifica ed alla loro indole;
  2. attivare contatti, promuovere specifiche convenzioni, con qualsiasi ente pubblico e privato per promuovere ed ottenere direttamente o indirettamente gestioni di strutture, anche di accoglienza, esercitandone anche solamente il controllo, per perseguire il miglioramento delle condizioni dei cani ed in particolare dei cani di razza Carlino;
  3. operare per la sensibilizzazione pubblica e degli esperti del settore, nonché realizzare e distribuire notiziari agli associati;
  4. pubblicare atti, convegni, seminari, studi e ricerche compiuti in attinenza alle tematiche sostenute dall’Associazione in relazione agli scopi da questa perseguiti;
  5. produrre e promuovere la divulgazione di supporti di informazione sia in forma cartacea che telematica;
  6. cooperare con Associazioni che condividano le stesse finalità;
  7. promuovere e compiere studi, ricerche ed attività pratiche, volte a salvaguardare i cani ed in particolare i cani di razza Carlino;
  8. l’Associazione potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo opportune per il conseguimento dell’oggetto sociale;
  9. l’Associazione potrà collaborare con lo Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Nazionali ed Internazionali ed altre Associazioni per incrementare le iniziative sociali volte all’attuazione dei fini statutari;
  10. l’Associazione non potrà occuparsi di vendita di cani ed in particolare di cani di razza Carlino, né adulti, né cuccioli, per nessuna ragione, né accetta di divulgare e pubblicizzare annunci di vendita di qualsiasi animale. In osservanza della legge sul randagismo, l’associazione è a favore della sterilizzazione.
  11. ogni utile, al netto delle spese e dei rimborsi lavorativi maturati, sarà reinvestito nella promozione ed in attività che si ritengano attinenti al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 4 – Durata dell’Associazione

L’Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, nei termini regolati dall’art. 18 del presente Statuto;

Art. 5 – Partecipazione dei soci

L’Associazione “Leon’s Pug Rescue Salvacarlino” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell’Associazione persone fisiche con cittadinanza italiana.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore o curatore del minore, nominato dal Tribunale. Il genitore, tutore o curatore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

-       Soci ordinari: sono le persone fisiche che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale stabilita ogni anno solare con delibera assembleare;

-       Soci sostenitori: sono le persone fisiche che forniscono un sostegno economico alla vita associativa (oltre il doppio della quota associativa ordinaria);

-       Soci fondatori: sono le persone fisiche che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e con il loro sostegno ideale, ovvero economico alla costituzione dell’Associazione. I soci fondatori sono esonerati dal versamento della quota associativa.

-       Soci onorari sono coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione all’Associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l’attività e la sua valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

Sono soci fondatori i signori Barbara Glaviano, Alessandro Mercandalli ed Alessia Glaviano.

Art. 6 – Ammissione dei Soci

L’ammissione dei soci ordinari e sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, che dichiara di accettare senza riserve lo statuto. L’ammissione decorre dalla data in cui la domanda viene controfirmata dal Presidente dell’Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo.

In caso di rifiuto di ammissione alla qualità di socio, entro 30 giorni, l’Associazione provvederà a restituire l’importo corrisposto unitamente alla domanda di ammissione ed a tale importo non saranno dovute ulteriori somme per rivalutazione monetaria, interessi legali e moratori.

La decisione assunta dal Consiglio Direttivo è inappellabile.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.

Art. 7 – Quota di adesione

La quota di iscrizione dei soci ordinari che entrano a fare parte dell’Associazione verrà determinata ogni anno, con delibera del Consiglio Direttivo. Per l’anno 2011, la quota associativa viene fissata in € 50,00 (Euro cinquanta/00).

E’ facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

Art. 8 – Comportamento degli aderenti e decadenza

Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto patrimoniale con l’Associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, dimostrate ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso (regolato dall’art. 24 del cod. civ.):

a. dimissione volontaria;

b. decesso;

c. in presenza di inadempienza verso gli obblighi di versamento della quota sociale;

d. in presenza di gravi motivazioni che costituiscano ostacolo al buon andamento dell’associazione.

Le inadempienze verso gli obblighi di versamento saranno dichiarate dal Consiglio Direttivo, le gravi motivazioni saranno sancite dall’Assemblea dei soci.

In caso di comportamento difforme alle finalità dell’Associazione, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio della stessa, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione motivata dei gravi motivi dall’Associazione.

Gli aderenti espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni ad un collegio arbitrale regolamentato dalla clausola compromissoria del presente Statuto. In tal caso l’efficacia è sospesa fino al pronunciamento.

Art. 9 – Diritto di voto

Tutti gli aderenti maggiorenni ed i rappresentanti dei minori hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Art. 10 – Patrimonio

-       beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

-       eventuali fondi di riserva, costituiti con avanzi di esercizio;

-       contributi privati e pubblici;

-       donazioni e lasciti;

-       rimborsi;

-       attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

-       ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Per le elargizioni di denaro, le donazioni ed i lasciti, l’Assemblea delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

All’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo imposizioni di legge e salvo che essi vadano a compensare l’opera svolta dai soci fondatori.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa strettamente connesse.

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

Art. 11 – Durata dell’anno finanziario

L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il primo semestre.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 12 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a)     l’Assemblea degli aderenti;

b)     il Consiglio Direttivo;

c)     il Presidente.

Art. 13 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci (ordinari, sostenitori, fondatori ed onorari) è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti, ognuna dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota ed in regola con il pagamento della quota associativa. Questo diritto di voto è esercitabile anche mediante delega.

Di norma l’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

L’Assemblea è convocata una volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

In ogni caso, l’astensione si computa con voto negativo.

La convocazione deve essere fatta con avviso mediante e-mail o posta ordinaria almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.

La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’elenco degli argomenti da trattare.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale per trenta giorni successivi all’assemblea.

Art. 14 – Compiti dell’Assemblea ordinaria e straordinaria

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-       elegge il Consiglio Direttivo;

-       approva il bilancio preventivo e consuntivo;

-       delinea gli indirizzi generali dell’Associazione;

-       approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;

-       delibera sulla eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione;

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative e tali membri sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. La carica di consigliere è gratuita.

Il primo consiglio Direttivo è nominato dall’Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. Nel caso in cui nella votazione vi sia parità, prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

E’ l’organo esecutivo dell’Associazione e si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocato da:

-       il Presidente;

-       da almeno due componenti del Consiglio Direttivo su richiesta motivata;

-        richiesta motivata e scritta di almeno il 50% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

-       nomina nel suo seno un Presidente, ed un vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, che durano in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo; La votazione delle cariche del Consiglio Direttivo dovrà avvenire nei seguenti termini:

Il membro che vota non può votare se stesso, in caso di parità dei voti tra i tre componenti del Consiglio Direttivo, prevale il voto del socio fondatore se presente, altrimenti prevale il voto del più anziano;

-       nomina e delibera i soci onorari;

-       predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea;

-       predispone l’eventuale Regolamento da sottoporre all’Assemblea;

-       formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione;

-       elabora il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

-       elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

-       stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’Albo dell’Associazione.

Art. 16 – il Presidente

Il Presidente dura in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il primo Presidente viene nominato con l’atto costitutivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell’eventuale riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire gli incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione, da Enti, da persone giuridiche e da privati,  rilasciando eventuale quietanza liberatoria, quando richiesta.

Art. 17 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, nonché tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi e che possano formare oggetto di compromesso, saranno  devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto di tre membri due dei quali nominati dalle parti ed il terzo dai due arbitri di parte. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale di Milano. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

Art. 18 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è deliberato dai componenti dell’Assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad Associazioni o Enti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell’Assemblea e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente in materia.

Le relative spese saranno a carico dei beneficiari.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

LEON’S PUG RESCUE SALVACARLINO – ASSOCIAZIONE NO PROFIT

C.F 97587540150

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